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Sez. 1, Sentenza n. 7062 del 29/11/1986 (Rv. 449138 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449138-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - MOTIVAZIONE.*

A norma dell'art. 116 cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, ne il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente (su altre risultanze, quando la loro irrilevanza si desuma per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. (V 2590/86, mass n 445676; (V 3053/85, mass n 440755; (Conf 1272/81, mass n 411857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)