Sez. L, Sentenza n. 2590 del 12/04/1986 (Rv. 445676 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che siano idonee a sorreggere la motivazione sono attività riservate al giudice del merito, il quale è soggetto soltanto al limite di dover dare congrua ed adeguata giustificazione delle determinazioni prese sì da consentire il controllo del criterio logico seguito, Obbligo che egli compiutamente soddisfa quando, anche senza confutare espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze processuali, dia ragione del suo convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito quei diversi rilievi e quelle diverse circostanze che, pur non menzionate specificamente, sono logicamente incompatibili con la soluzione adottata. (V 3053/85, mass n 440755; (V 1272/81, mass n 411857).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)