Sez. 1, Sentenza n. 348 del 05/02/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168461 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RICHIESTA DI RIESAME - NATURA - MEZZO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - POTERI DEL TRIBUNALE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - RICHIESTA DI RIESAME - NATURA - MEZZO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - POTERI DEL TRIBUNALE.*
La richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è un mezzo di impugnazione, per il principio di tassatività desunto dall'art. 190 cod. proc. pen., e per essa non è prevista la presentazione dei motivi. Il tribunale ha pieni poteri di cognizione in ordine alla legittimità ed al merito del provvedimento medesimo, che può essere revocato anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella istanza. (V mass n 164681; (V mass n 162723; (V mass n 159305; (Conf mass n 162513; (Conf mass n 161399; (Conf mass n 160957; (Conf mass n 159267; (Conf mass n 159264; (Conf mass n 158715, sulla esclusione della natura di mezzo di gravame).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)