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Sez. 2, Sentenza n. 9735 del 05/07/2002 (Rv. 555531 - 01)

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Conflitto tra acquisto extratavolare a titolo originario e acquisto tavolare iscritto - Art. 5 della legge tavolare - Condizioni per la prevalenza dell'acquisto a titolo originario - Malafede dell'acquirente che ha intavolato il suo diritto.
Stato
decisa il 2002-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555531-01

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE)

Nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il valore costitutivo della iscrizione è limitato agli atti d'acquisto "inter vivos", e non si estende ai trasferimenti per causa di morte o agli acquisti per usucapione, ed il conflitto tra l'acquirente per atto fra vivi dall'intestatario tavolare che abbia proceduto per primo ad iscrivere il suo diritto e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base all'art. 5 del R.D. 28.3.1929, n.499 che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l'acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell'usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso della ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1929 num. 499 art. 5, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)