diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1656 del 08/06/1973 (Rv. 364548 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - ABITUALE TOLLERANZA DEL LOCATORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - EFFICACIA ULTERIORE - ESCLUSIONE - RIPRISTINO - RICHIAMO DEL LOCATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ADEMPIMENTO ESATTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364548-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - ABITUALE TOLLERANZA DEL LOCATORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - EFFICACIA ULTERIORE - ESCLUSIONE - RIPRISTINO - RICHIAMO DEL LOCATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ADEMPIMENTO ESATTO - SUFFICIENZA.*

L'abituale tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa, ma, affinche questa clausola riprenda il suo pieno vigore, non occorre un rinnovato consenso delle parti, ne una nuova manifestazione di volonta, che abbia riguardo ad essa; invero la clausola riprende la sua efficacia se il creditore, che non intenda rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volonta, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni. (Conf 2460/71, mass n 353452).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)