Sez. 1, Sentenza n. 6107 del 21/03/2005 (Rv. 580482 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Domanda di pagamento, in favore di giudice tributario, di compenso parametrato alla cosiddetta indennità giudiziaria - Fondamento sui poteri equitativi del giudice di pace - Sussistenza - Esclusione - Contrasto con i principi costituzionali e con i principi informatori della materia - COnfigurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
La sentenza del giudice di pace che, decidendo secondo equità, accolga la domanda proposta da un componente di Commissione tributaria per il pagamento di una somma non eccedente euro 1.100, richiesta quale compenso parametrato all'indennità prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, come interpretato dall'art. 1 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (cosiddetta indennità giudiziaria), viola non solo le norme costituzionali in base alle quali la regolamentazione dello "status" dei magistrati onorari è riservata alla legge a garanzia dell'andamento dell'amministrazione e dell'imparzialità della funzione, e l'assunzione di ogni spesa a carico dello Stato per il funzionamento dei suoi servizi è riservata alla legge, ma anche i principi informatori della materia (v. Corte cost., sentenza n. 206 del 2004), che impongono che il trattamento economico dei giudici onorari sia regolato in via preventiva e generale dalla legge statale e non possa essere rimesso alla discrezionale determinazione equitativa del singolo magistrato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Costituzione art. 81, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1984 num. 425 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)