Sez. 1, Sentenza n. 1564 del 26/01/2005 (Rv. 579634 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Domanda di pagamento, in favore di giudice tributario, di compenso parametrato alla indennità giudiziaria - Fondamento sui poteri equitativi del giudice di pace - Sussistenza - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
La sentenza del giudice di pace che, decidendo secondo equità, riconosca il diritto di un componente di commissione tributaria ad un compenso aggiuntivo, rapportato all'indennità giudiziaria dei magistrati ordinari, rispetto a quello previsto dalla legge, viola l'art. 81, ultimo comma, Cost., il quale, disponendo che ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, pone una riserva di legge per tali spese aggiuntive e non consente quindi al giudice di fondare la condanna dello Stato al pagamento di somme su un'equità sostitutiva della legge, in tal modo usurpando un potere riservato al legislatore ed eludendo il precetto di indicare i mezzi per farvi fronte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Costituzione art. 81, Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1984 num. 425 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)