Sez. 1, Sentenza n. 13403 del 20/07/2004 (Rv. 577073 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Domanda di pagamento, in favore di giudice tributario, di compenso parametrato alla cosiddetto indennità giudiziaria - Fondamento sui poteri equitativi del giudice di pace - Sussistenza - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
La domanda proposta davanti al giudice di pace da componente di Commissione tributaria per il pagamento di una somma non eccedente i due milioni di lire (o somma corrispondente in euro), sulla base (non già della legge, bensì) dei poteri di equità del giudice adì to, quale compenso parametrato all'indennità prevista dall'art. 3 legge 19 febbraio 1981, n. 27, come interpretato dall'art. 1 legge 6 agosto 1984, n. 425 (cosiddetto indennità giudiziaria), non può essere accolta, in quanto l'art. 81, terzo comma, Cost., laddove dispone che ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, pone una riserva di legge per tali spese aggiuntive (e vincola inoltre il legislatore ad indicare i mezzi per farvi fronte), onde, in base a tale disposizione, non è consentito al giudice di fondare la condanna dello Stato al pagamento di somme su un'equità sostitutiva della legge (qual è quella esercitata dal giudice di pace ai sensi del novellato art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. e che comunque deve conformarsi alle norme costituzionali), in tal modo usurpando un potere riservato al legislatore ed eludendo il precetto di indicare i mezzi per far fronte alla spesa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1984 num. 425 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)