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Sez. 1, Sentenza n. 15490 del 11/08/2004 (Rv. 575348 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversie di valore non eccedente euro 1032, 91 - Richiesta di condanna dello Stato al pagamento di compenso aggiuntivo, promossa da componente di commissione tributaria per il riconoscimento di una somma rapportata all'indennità giudiziaria dei magistrati pubblici dipendenti - Equità sostitutiva del giudice di pace - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento: art. 81, quarto comma, Cost. - Pronuncia secondo diritto - Necessità.
Stato
decisa il 2004-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575348-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

L'art. 81, quarto comma, della Costituzione, là dove dispone che ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, in tal modo ponendo per tali spese una riserva di legge e vincolando il legislatore ad indicare i mezzi per farvi fronte, non consente al giudice di pace - adito da un componente di commissione tributaria per ottenere un compenso aggiuntivo, rapportato all'indennità giudiziaria dei magistrati pubblici dipendenti, rispetto a quello previsto dalla legge - di fondare la condanna dello Stato al pagamento della somma pretesa su un'equità sostitutiva della legge, perché altrimenti il giudice di pace usurperebbe un potere riservato al legislatore ed eluderebbe il precetto per cui la spesa che gravi sul bilancio erariale deve indicare i mezzi per farvi fronte. Una tale controversia, pertanto, ancorché di valore non eccedente 1032, 91 euro, va decisa dal giudice di pace secondo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Costituzione art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)