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Sez. 3, Sentenza n. 1444 del 19/06/1967 (Rv. 328097 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - ESECUZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE DI TERZO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*
Stato
decisa il 1967-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328097-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - ESECUZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE DI TERZO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*

Costituisce controversia tributaria non solo quella che abbia ad oggetto l'esistenza e la misura del debito di imposta, ma anche ogni altra che attenga alla fase di riscossione dei Tributi e ai privilegi che l'assistono, sempre che sia parte in giudizio l'ente impositore o chi lo rappresenta. Ha, pertanto, carattere tributario, ed e devoluta alla Competenza per materia del tribunale, l'opposizione del terzo che pretenda la proprieta dei beni pignorati in Sede di esecuzione fiscale, perche tende a paralizzare l'Azione esecutiva diretta alla riscossione dei Tributi e implica l'interpretazione e l'applicazione - che la legge ha inteso riservare esclusivamente al giudice collegiale - di Disposizioni in materia tributaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)