Sez. L, Sentenza n. 1441 del 22/03/1989 (Rv. 462263 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI - INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI CORRETTEZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZA - DIRITTO DEL DIPENDENTE ALLA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - PRESUPPOSTO - AZIONE RISARCITORIA - OGGETTO - DIFFERENZE RETRIBUTIVE OVVERO RISARCIMENTO DI UN DANNO MINORE - LIQUIDAZIONE DI QUEST'ULTIMO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI - INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI CORRETTEZZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZA - DIRITTO DEL DIPENDENTE ALLA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - PRESUPPOSTO - AZIONE RISARCITORIA - OGGETTO - DIFFERENZE RETRIBUTIVE OVVERO RISARCIMENTO DI UN DANNO MINORE - LIQUIDAZIONE DI QUEST'ULTIMO - CRITERI.*
Con riguardo al rapporto di lavoro con ente pubblico economico, avente natura privata; l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dei principi di correttezza e buonafede in tema di procedure per la promozione dei dipendenti costituisce un illecito da cui discende il diritto del lavoratore danneggiato alla reintegrazione in Forma specifica o al risarcimento per equivalente. Mentre la reintegrazione presuppone una domanda del dipendente, che, allo scopo di conseguire la posizione aziendale rivendicata, chieda (nel contraddittorio necessario di tutti i controinteressati) una pronuncia costitutiva che riproduca le operazioni viziate e, allo esito positivo di esse, ne attui direttamente il risultato, l'Azione risarcitoria può conseguire sia il risultato massimo della attribuzione delle differenze fra la retribuzione percepita e quella corrispondente alla superiore qualifica rivendicata (previo accertamento, incidenter tantum e senza necessità del contraddittorio con gli altri partecipanti al concorso, del diritto del dipendente alla promozione, avuto riguardo anche alla posizione dei concorrenti idonei non promossi a lui anteposti nella graduatoria) sia un risultato minore, in relazione ad un pregiudizio patrimoniale non corrispondente al mancato maggior reddito della posizione negatagli ma comunque dipendente, in diretto nesso di causalità, dalla irregolare gestione del procedimento concorsuale. La liquidazione di tale minor danno - la cui richiesta è compresa in quella di attribuzione delle predette differenze retributive - può essere effettuata dal giudice in via equitativa, alla stregua, fra l'altro, delle probabilità di promozione avute dal candidato danneggiato. (V 6864/87, mass n 455058; (V 6864/87, mass n 455060; (V 685/87, mass n 455052).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)