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Sez. L, Sentenza n. 6057 del 15/10/1986 (Rv. 448378 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICO AMBULATORIALE - REVOCA DA PARTE DELL'INAM DELL'INCARICO PROFESSIONALE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ E DOMANDA DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA NEI CONFRONTI DI DETTO MEDICO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448378-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICO AMBULATORIALE - REVOCA DA PARTE DELL'INAM DELL'INCARICO PROFESSIONALE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ E DOMANDA DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA NEI CONFRONTI DI DETTO MEDICO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Nel giudizio promosso da un medico ambulatoriale nei confronti dell'INAM, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico professionale ed il conseguente risarcimento del danno, legittimato passivo a contraddire - dopo la soppressione dell'ente previdenziale e l'esaurimento della gestione commissariale - non è il ministero del tesoro - ufficio liquidazioni -, bensì la competente unità sanitaria locale atteso che il rapporto dedotto in giudizio attiene all'attività gestionale dell'assistenza sanitaria che, per effetto del terzo comma dello art. 65 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), è stata trasferita alle U.S.l. unitamente a tutti i rapporti giuridici ad essa relativi e non alla gestione liquidatoria che è stata attuata, in forza del disposto del primo comma dello art. 65 cit., mediante il trasferimento ai comuni dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinate ai servizi sanitari ed appartenenti agli enti soppressi e mediante la devoluzione al ministero del tesoro - ufficio liquidazioni - delle residuali attività di liquidazione non portate a termine dal Commissario liquidatore, con esclusione di tutto ciò che riguardasse la assistenza sanitaria. (V 2855/86, mass n 445894; (V 3812/85, mass n 441895; (V 2087/85, mass n 439997).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77, Decreto Legge 01/07/1980 num. 285 art. 1, Legge 08/08/1980 num. 441 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)