Sez. L, Sentenza n. 2855 del 22/04/1986 (Rv. 445894 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - RAPPORTI OBBLIGATORI DI DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE REGIONI E DELLE U.S.L. FINO ALL'1 LUGLIO 1980 - ESCLUSIONE - DEI COMMISSARI LIQUIDATORI E DELL'UFFICIO LIQUIDAZIONI PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO - SUSSISTENZA - APPRESTAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI DA PARTE DELLE REGIONI - IRRILEVANZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - RAPPORTI OBBLIGATORI DI DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE REGIONI E DELLE U.S.L. FINO ALL'1 LUGLIO 1980 - ESCLUSIONE - DEI COMMISSARI LIQUIDATORI E DELL'UFFICIO LIQUIDAZIONI PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO - SUSSISTENZA - APPRESTAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI DA PARTE DELLE REGIONI - IRRILEVANZA.*
Con riguardo ai rapporti obbligatori facenti capo ai disciolti enti mutualistici (nella specie, debito dell'INAM per compensi dovuti a medici cosiddetti convenzionati), secondo la disciplina transitoria dettata, in via programmatica, dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, e poi, sul piano operativo, dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale (artt. 52, 65, 77, da interpretarsi anche alla stregua dei lavori preparatori), deve escludersi la legittimazione passiva sia delle regioni, che delle unità sanitarie locali, atteso che, fino alla data dell'1 luglio 1980, in cui dette unità sono divenute effettivamente funzionanti (in base al termine fissato dall'art. 77 della citata legge n. 833 del 1978 e prorogato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1980 n. 441), la gestione degli enti medesimi e la titolarità dei relativi rapporti (oltre che la rappresentanza in giudizio) spetta ai commissari liquidatori, e poi all'ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro (in caso di mancato completamento delle attività liquidatorie nel previsto termine di diciotto mesi), mentre resta in proposito irrilevante l'apprestamento da parte delle regioni dei mezzi finanziari necessari per la prosecuzione interinale dell'assistenza sanitaria. (V 2087/85, mass n 439997; (V 4385/84, mass n 436292).*
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77, Legge 08/08/1980 num. 441 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)