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Sez. L, Sentenza n. 515 del 27/01/1989 (Rv. 461626 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONSERVAZIONE E TUTELA AI SENSI DELL'ART. 2112 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA: IPOTESI - PERSISTENZA AL TEMPO DEL TRASFERIMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO VALIDO ED EFFICACE.*
Stato
decisa il 1989-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461626-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONSERVAZIONE E TUTELA AI SENSI DELL'ART. 2112 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA: IPOTESI - PERSISTENZA AL TEMPO DEL TRASFERIMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO VALIDO ED EFFICACE.*

Nel caso in cui un lavoratore, pur non invocando espressamente l' art. 2112, cod. civ., ne chieda sostanzialmente l'applicazione attraverso l'esposizione di fatti conformi a quelli presupposti dalla detta norma, il giudice del merito è tenuto ad accertare, innanzitutto, con adeguata motivazione, se nella fattispecie sottoposta al suo esame siano o meno ravvisabili, alla stregua delle peculiari circostanze di fatto, i requisiti del trasferimento dell' azienda, tenendo conto che quest'ultimo può ravvisarsi, oltre che nei casi espressamente contemplati della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto dell'azienda (o di parte o settore di essa), anche in tutte le ipotesi in cui, ferma restando la organizzazione del complesso dei beni destinati all'Esercizio dell' impresa e quindi immutato il suo oggetto e la sua attività, vi sia soltanto sostituzione della persona del suo titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso cui tale sostituzione si attui, e che l'operatività della disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ., concernente la conservazione e la tutela dei diritti dei lavoratori, presuppone la persistenza, al tempo del trasferimento stesso, di un rapporto valido ed efficace, per non essere stato tale rapporto legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo. (V 4600/87, mass n 453263; (V 4413/86, mass n 447165).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)