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Sez. L, Sentenza n. 4413 del 05/07/1986 (Rv. 447165 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DIRITTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CEDENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447165-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DIRITTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CEDENTE - LIMITI.*

La fattispecie prevista dall'art. 2112 cod. civ. si realizza non solo nell'ipotesi di trasferimento dell'intera azienda, ma anche nell'ipotesi di trasferimento di singole unità produttive della stessa, suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumento d'impresa, tanto se dette unità acquistino autonomia organizzativa (rispetto all'impresa cedente), quanto se si inseriscano con la loro capacità produttiva nel più ampio contesto dell'impresa cessionaria, restando in tale ultimo caso circoscritti, ai lavoratori addetti al settore ceduto, gli effetti della normativa dettata dall'art. 2112 cit. Con la conseguenza, in particolare, che il credito dei lavoratori, avente ad oggetto l'indennità di anzianità, è azionabile nei confronti della società cedente per la quota maturata prima del trasferimento, senza che ciò comporti alcun frazionamento dell'indennità stessa. (V 237/85, mass n 438467; (V 138/83, mass n 424940).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)