Sez. L, Sentenza n. 11880 del 23/11/1998 (Rv. 521037 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Cessazione di un contratto di locazione di un immobile utilizzato dal conduttore per l'avvio di un'attività alberghiera e da utilizzare da parte del locatore - Inclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
La disposizione di cui all'art.1, comma nono "septies", D.L. n.12 del 1985, convertito nella legge n.118 del 1985 - secondo la quale si ha locazione di immobile e non affitto di azienda in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore - non esclude che la cessazione della locazione dell'immobile (utilizzato dal conduttore per l'avvio di un'attività alberghiera) perché il locatore intende svolgere in proprio la stessa attività possa integrare l'ipotesi di trasferimento di azienda allorché il proprietario - locatore subentri nella gestione dell'albergo ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa. Infatti le disposizioni dell'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico - giuridico mediante il quale tale sostituzione si attua (e, quindi, anche se tale strumento è diverso dalla vendita, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'azienda, espressamente contemplati nella citata disposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 com. 9 n. 7 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)