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Sez. L, Sentenza n. 5380 del 15/04/2002 (Rv. 553725 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Lavoro straordinario - Definizione - Retribuzione - Maggiorazione del 10 per cento sulla paga ordinaria contrattualmente determinata - Autoferrotranvieri - Lavoro straordinario oltre le 37 ore - Paga oraria ordinaria calcolata in base al divisore 39 - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553725-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Deve qualificarsi lavoro straordinario ad ogni effetto legale e contrattuale, in forza dei principi desumibili dagli artt. 2107 e 2108 cod. civ., ogni prestazione eccedente l'orario ordinario fissato dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale più favorevole al prestatore di lavoro; la retribuzione per tale prestazione non può essere inferiore a quella ordinaria onnicomprensiva maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art.5 R.D.L. n. 692/1923, che si applica non al lavoro eccedente la giornata normale di cui all'art. 1 R.D.L. cit., ma a quello eccedente la giornata di lavoro concordata dall'autonomia privata; pertanto, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, costituendo lavoro straordinario, in forza del contratto integrativo aziendale, quello prestato oltre le 37 ore, è nulla la clausola del ccnl che, calcolando la retribuzione oraria ordinaria sulla base del divisore 39 anziché 37, porta a determinare la maggiorazione della retribuzione oraria in misura inferiore al 10 per cento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)