Sez. L, Sentenza n. 10061 del 10/07/2002 (Rv. 555659 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Pattuizione a livello aziendale di riduzione della durata della prestazione effettiva - Incidenza ai fini della retribuzione dello straordinario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a dipendenti COTRAL.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Il datore di lavoro, a titolo di maggior favore, può esonerare singoli dipendenti o gruppi o categorie di essi, o anche l'intero personale, dall'osservanza di una parte dell'orario di lavoro, mediante patti individuali o aziendali, avendo riguardo alla mera durata della prestazione, senza tuttavia incidere sul complessivo impianto normativo - retributivo, e perciò senza che la riduzione del tempo della prestazione, a retribuzione immutata, determini un aumento della retribuzione oraria, incidente su altri istituti retributivi, quale lo straordinario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, a fronte di una riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti CONTRAL da 39 a 37 ore settimanali, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori al pagamento dello straordinario parametrato alla maggiore paga oraria derivante dalla divisione della retribuzione per il minor numero di ore di lavoro. La Corte ha con l'occasione, affermato che, in ogni caso, una pattuizione nel senso indicato dal giudice di merito nella sentenza impugnata, sarebbe stata nulla per violazione dell'art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978, applicabile "ratione temporis" alla fattispecie, che vieta agli enti territoriali e alle loro aziende municipalizzate o consortili di stipulare accordi integrativi prevedenti erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previsti dai contratti nazionali di categoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 08/01/1979 num. 1 art. 5 ter, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 123 com. 3, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)