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Sez. L, Sentenza n. 13187 del 25/10/2001 (Rv. 549837 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Autoferrotranvieri - Orario di lavoro - Accordi aziendali - Legittimità alla luce dell'"equo trattamento" - Valutazione - Necessità - Omissione - Vizio di omessa motivazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549837-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è compiutamente regolato dalla legislazione speciale, sia per quanto attiene l'orario di lavoro ed i riposi settimanali sia per il trattamento retributivo (R.D.L. n. 2328/1923, legge n. 138/1958, R.D. n. 148/1931) e tale disciplina costituisce la cornice entro cui si esercita legittimamente l'autonomia contrattuale collettiva; incorre nel vizio di omessa motivazione il giudice di merito che, nel decidere una domanda di corresponsione di differenze retributive - con riferimento agli accordi aziendali CO.TRA.L. Roma del 1983 e del 1988 - non affronta la questione della legittimità della pattuizione collettiva in virtù della quale è stato progressivamente ridotto l'orario di lavoro settimanale a 38 e poi a 37 ore fermo restando, a fini retributivi, l'orario di 39 ore stabilite dalla contrattazione nazionale (la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva determinato la retribuzione oraria ai fini del calcolo della retribuzione per lavoro straordinario sulla base dell'orario previsto dalla contrattazione aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 5, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)