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Sez. L, Sentenza n. 3490 del 27/05/1981 (Rv. 414083 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - RICONOSCIMENTO, AI FINI DELL'ANZIANITA E DELLA QUALIFICA, DEL SERVIZIO PRESTATO IN PRECEDENZA ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DELL'ATTUALE DATORE DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON L'ALTRO DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - INTIMAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEL LICENZIAMENTO AL FINE DI ELUDERE IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DELL'ANZIANITA E DI CONSENTIRE IL DECLASSAMENTO DEL LAVORATORE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414083-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - RICONOSCIMENTO, AI FINI DELL'ANZIANITA E DELLA QUALIFICA, DEL SERVIZIO PRESTATO IN PRECEDENZA ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DELL'ATTUALE DATORE DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON L'ALTRO DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - INTIMAZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEL LICENZIAMENTO AL FINE DI ELUDERE IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DELL'ANZIANITA E DI CONSENTIRE IL DECLASSAMENTO DEL LAVORATORE - ININFLUENZA.*

Nella controversia promossa dal lavoratore per ottenere dallo attuale datore di lavoro il riconoscimento, ai fini dell'anzianita e del diritto a una determinata qualifica, del servizio prestato in precedenza alle dipendenze di un altro datore di lavoro, questi non e litisconsorte necessario, nei cui confronti vada integrato il contraddittorio, per il fatto di aver intimato il licenziamento che si assume preordinato ad eludere il divieto di frazionamento della anzianita e a consentire il declassamento del lavoratore all'atto della successiva riassunzione. Difatti, l'accertamento del carattere fittizio di tale licenziamento, chiesto quale mezzo al fine, costituisce una questione (e non una causa) pregiudiziale, rientrante nella cognizione del giudice unicamente in quanto logico presupposto della questione principale dedotta in giudizio, che, per la sua funzione strumentale, deve compiersi incidenter tantum e senza efficacia di giudicato, ben potendo produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo senza pregiudizio ne per il lavoratore, a cui non e precluso di impugnare autonomamente il licenziamento (nel rispetto del termine di cui all'art 6 legge 15 luglio 1966 n 604) in altro processo nei confronti del legittimo contraddittore, ne per quest'ultimo, rimasto assente dal giudizio, perche lo accertamento incidentale non ha efficacia nei suoi confronti. (V 2402/80, mass n 406112; (V 1465/80, mass n 405015; (V 450/80, mass n 403820; (V 4992/79, mass n 401649; (V 4661/77, mass n 388260; (V 1026/77, mass n 384655; (V 957/77, mass n 384579; (V 562/77, mass n 384115).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)