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Sez. 2, Sentenza n. 1512 del 21/05/1971 (Rv. 351866 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - COGNIZIONE IN VIA INCIDENTALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351866-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - COGNIZIONE IN VIA INCIDENTALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA.*

Il litisconsorzio necessario, che a norma dell'art 102 cod proc civ impone l'integrazione del contraddittorio, presuppone che il rapporto dedotto in giudizio sia un rapporto plurisoggettivo, concettualmente unico ed inscindibile, per modo che la sentenza in tanto potrebbe ritenersi utiliter data in quanto sia pronunciata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo. Non sussiste litisconsorzio necessario quando il giudice conosce di una questione incidenter tantum, al solo fine di accertare il fondamento della domanda o di una eccezione e senza che la sua statuizione possa o debba acquistare autorita di cosa giudicata. (sulla prima parte, Conf 1332'70, mass n 347049' 1099'70, mass n (346655' sulla seconda parte, Conf 1394'70, mass n 347168).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)