Sez. U, Sentenza n. 22200 del 28/06/2026 (Rv. 678964-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Giudizi disciplinari - Procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense - Omessa comunicazione al ricorrente e alle altre parti dell'avviso dell'udienza di discussione - Conseguenza - Nullità della decisione - Fattispecie. AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, l'omessa comunicazione, al ricorrente e alle altre parti, del provvedimento con cui è stata fissata la seduta con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del r.d. n. 37 del 1934, costituendo grave violazione dell'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, determina la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del CNF. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della decisione impugnata in quanto la comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza era stata eseguita esclusivamente al difensore dell'incolpato presso un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri e dunque giuridicamente inesistente).
Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61 com. 5, Costituzione art. 24, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60 com. 4, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)