Sez. L, Sentenza n. 7029 del 20/12/1982 (Rv. 424696 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - DIMISSIONI SEGUITE DA RIASSUNZIONE - FITTIZIA E FRAUDOLENTA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - DIMISSIONI SEGUITE DA RIASSUNZIONE - FITTIZIA E FRAUDOLENTA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - IRRILEVANZA.*
La fittizia o fraudolenta interruzione del rapporto di lavoro, seguita a breve intervallo - e in Mancanza di situazioni oggettive giustificanti la novazione del rapporto - dalla riassunzione del lavoratore, può essere attuata anche mediante dimissioni dello stesso lavoratore, cui sia corrisposta l'indennità di anzianità per il periodo lavorativo precedente. (V 4225/79, mass n 400745; (V 4023/77, mass n 387701; (V 1515/75, mass n 375110).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)