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Sez. L, Sentenza n. 4023 del 20/09/1977 (Rv. 387701 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PLURALITA DI LICENZIAMENTI - IMMEDIATA RIASSUNZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FRODE - PROVA CONTRARIA DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - IRRILEVANZA - MUTAMENTO DI MANSIONI - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1977-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387701-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PLURALITA DI LICENZIAMENTI - IMMEDIATA RIASSUNZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE DI FRODE - PROVA CONTRARIA DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - IRRILEVANZA - MUTAMENTO DI MANSIONI - ININFLUENZA.*

Qualora in relazione ad un rapporto di lavoro, protrattosi nel tempo tra i medesimi soggetti, siano intervenuti uno o piu licenziamenti o, comunque, cessazioni del rapporto con immediata riassunzione del lavoratore, senza che si sia verificata alcuna interruzione o, almeno, un'interruzione di apprezzabile consistenza della prestazione lavorativa, il licenziamento o i licenziamenti o la cessazione del rapporto devono presumersi fraudolenti e, malgrado l'apparente concorde volonta delle parti di risolvere il rapporto e costituirne uno nuovo, questo rimane unico e ininterrotto. Tale presunzione puo essere vinta solo dalla prova rigorosa, incombente sul datore di lavoro, dell'effettivita dell'intento novativo, della sicura Mancanza di qualsiasi proposito fraudolento in danno del dipendente e della ragione determinante del licenziamento, che deve identificarsi in concrete cause obbiettive o in particolari giustificate esigenze dell'azienda: ne consegue che un superamento di tale presunzione non puo essere ritenuto solo sulla base della constatazione che, con il licenziamento, vi sia stata la corresponsione dell'indennita di anzianita, accettata senza contestazioni dal lavoratore, e, con la riassunzione, si sia verificato un mutamento di mansioni, poiche anche in tali ipotesi, in Mancanza di altri elementi che realizzino in pieno la prova indicata, si deve riconoscere l'unicita del rapporto, sempre integro e identico nella sua specie e natura. (Conf 1515/75, mass n 375110).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)