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Sez. 2, Sentenza n. 34174 del 24/09/2025 Ud. (dep. 17/10/2025) Rv. 288687-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale che abbia deciso su appello del pubblico ministero nei confronti di sentenza di proscioglimento del giudice di pace - Annullamento senza rinvio per incompetenza funzionale - Individuazione dell’Autorità giudiziaria competente a valutare l’impugnazione del pubblico ministero - Indicazioni.
Stato
decisa il 2025-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288687-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso la sentenza del tribunale emessa in seguito all'appello del pubblico ministero nei confronti della decisione di proscioglimento del giudice di pace, può riqualificare l'impugnativa in ricorso per cassazione in esito all'annullamento senza rinvio, per incompetenza funzionale, della sentenza di secondo grado, senza necessità di inviare gli atti al tribunale perché vi provveda, in coerenza con il disposto degli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con i principi generali di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)