Sez. L, Sentenza n. 2308 del 20/03/1990 (Rv. 466065 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - ESTREMI - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'AGENTE IN FORMA IMPRENDITORIALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - ESTREMI - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'AGENTE IN FORMA IMPRENDITORIALE - ESCLUSIONE.*
Il carattere prevalentemente personale dell'attività continuativa e coordinata dell'agente, ai fini della riconducibilità del rapporto nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. e della Competenza per materia del giudice del lavoro, deve essere escluso allorché l'attività dell'agente sia svolta in Forma imprenditoriale, con prevalenza del momento organizzativo dell'opera dei propri dipendenti e collaboratori su quello della collaborazione prestata, dall'agente medesimo, al preponente. (V 2299/87, mass n 451505; (V 3375/83, mass n 428273; (V 1521/82, mass n 419339; (V 5599/81, mass n 416327; (V 3187/80, mass n 406984; (V 88/79, mass n 396133).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)