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Sez. 1, Sentenza n. 3330 del 21/03/2000 (Rv. 534940 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Contributo per differenza canone di locazione - Corresponsione al dipendente di un'azienda di credito in occasione del trasferimento ad altra sede - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs n. 314 del 1997 - Reddito integralmente tassabile - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534940-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la somma corrisposta al dipendente di un istituto di credito come "contributo per differenza canone di locazione" - previsto dall'art. 51 del contratto nazionale collettivo di lavoro per il personale direttivo delle aziende di credito in occasione del trasferimento ad altra sede - prima della entrata in vigore del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, come indennità equipollente a quella di trasferimento, deve ritenersi integralmente compreso, quale componente retributiva, nel reddito - tassabile - di lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)