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Sez. 5, Sentenza n. 15048 del 21/11/2000 (Rv. 541983 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Contributo per differenza canone di locazione - Corresponsione al dipendente di un istituto di credito in occasione del trasferimento, non richiesto, ad altra sede - Disciplina anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997 - Reddito integralmente tassabile - Configurabilità - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541983-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la somma corrisposta al dipendente di un istituto di credito a titolo di "contributo per differenza canone di locazione" in occasione del trasferimento, non richiesto, ad altra sede, prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997, costituisce componente del reddito tassabile, e, pertanto, deve essere assoggettata ad IRPEF per l'intero ammontare. Ed infatti, nella disposizione dell'art. 48 del d.P.R. n. 597 del 1993, vigente in epoca anteriore al T.U.I.R. del 1986, ed i cui contenuti sono divenuti nel corso degli anni sempre più ampi, era già enucleabile il principio della tassabilità di tutte le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle valutate dal legislatore come meritevoli di un trattamento differenziato. Nè tale interpretazione del citato art. 48 presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 53 Cost., sotto il profilo che le somme di cui si tratta esprimerebbero una capacità contributiva fittizia, o che si determinerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, venendo incluse nel secondo somme aventi natura risarcitoria. Le somme in questione non hanno, invero, siffatta natura, ma vengono corrisposte in attuazione di un obbligo contrattuale che prevede un particolare modo di essere della prestazione di lavoro e, conseguentemente, una diversa retribuzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)