Sez. 1, Sentenza n. 13486 del 03/12/1999 (Rv. 531799 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Aziende di credito - Personale direttivo - Indennizzo per differenza canoni di locazione a seguito di trasferimento - Reddito tassabile ai fini I.R.P.E.F. ex T.U. n. 917 del 1986 - Esclusione nella vigenza del d.P.R. n. 597 del 1973.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
L'indennizzo per differenza canoni di locazione, corrisposta, ai sensi dell'art.51, primo comma, n.1, lett. d), del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale direttivo delle aziende di credito, ai dipendenti trasferiti per decisione unilaterale del datore di lavoro per le maggiori spese sostenute per l'abitazione, nella vigenza del d.P.R. n. 597 del 1973, e, dunque, con riferimento ai redditi dichiarati in epoca anteriore al primo gennaio 1988, data di entrata in vigore del T.U. del 1986, era esclusa dal novero dei redditi da lavoro dipendente tassabili ai sensi dell'art. 48 del predetto d.P.R. n. 597, avendo un effetto restitutorio della perdita patrimoniale subita dal lavoratore. Il medesimo contributo, corrisposto nel periodo successivo alla data indicata, è, invece, interamente tassabile, coerentemente con la diversa ottica del T.U. del 1986, che, nel riordinare l'intero sistema delle imposte dirette, ha adottato una nozione più ampia di reddito tassabile, comprendente ogni somma erogata dal datore di lavoro anche indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa, e, quindi, anche le somme percepite a titolo restitutorio, fatti salvi i sussidi "una tantum".
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)