diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3990 del 02/07/1985 (Rv. 441507 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIE - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO CON RIFERIMENTO ALLE ATTITUDINI LAVORATIVE O ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1985-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441507-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIE - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO CON RIFERIMENTO ALLE ATTITUDINI LAVORATIVE O ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL SOGGETTO DA ASSUMERE - EFFETTI.*

Nel sistema delle assunzioni obbligatorie disciplinato dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel disporre l'avviamento al lavoro dello invalido od assimilato, è tenuto, quando il datore di lavoro abbia fatto specifico riferimento alle attitudini lavorative o alla qualificazione professionale del soggetto da assumere, ad individuare soltanto in quale delle due fondamentali categorie professionali (impiegatizia ed operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ. tali attitudini o qualificazione professionale siano rapportabili ed a provvedere quindi in conformità per il relativo avviamento, senza necessità di procedere ad ulteriori distinzioni. Infatti, nello ambito di detto sistema il tipo di formazione professionale dei singoli lavoratori non può essere oggetto, in linea generale, di una precisa specificazione da parte del datore di lavoro, al quale, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, rimane comunque preservata, in relazione ad eventuali concrete e specifiche esigenze aziendali, la possibilità di sollecitare (mediante richiesta nominativa) l'avviamento di lavoratori di concetto, di lavoratori destinati a particolari posti di fiducia e, infine, dei lavoratori qualificati o specializzati di cui al terzo comma, lett. B), e penultimo comma dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (sul collocamento ordinario). (V 3910/83, mass n 428836; (V 985/83, mass n 425750; (V 6407/82, mass n 424032; (V 4291/82, mass n 422270).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)