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Sez. L, Sentenza n. 9796 del 02/10/1998 (Rv. 519353 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Indennizzabilità - Condizioni - Nesso di derivazione eziologica tra l'attività lavorativa ed il sinistro - Necessità - Estremi - Fattispecie relativa al trasporto di macchinario in officina utilizzato in cantiere e guastatosi.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519353-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione di lavoro, l'indennizzabilità dell'infortunio richiede che tra l'attività lavorativa e il sinistro sussista un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'attività di trasporto di un macchinario, utilizzato in cantiere e guastatosi, fino al luogo dove deve essere riparato, costituiva attività strettamente connessa alla prestazione di lavoro manuale dell'artigiano e come tale soggetta alla tutela assicurativa contro gli infortuni).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)