Sez. L, Sentenza n. 9542 del 16/09/1993 (Rv. 483762 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori | Cumulo con il risarcimento del danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Inammissibilità - Limiti.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la rivalutazione monetaria del credito, ottenibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. quale risarcimento del danno effettivamente subito dal creditore in sostituzione del ristoro del danno presunto costituito dagli interessi previsti dal primo comma dello stesso articolo, copre tutto il danno sofferto dal creditore e non può quindi cumularsi agli interessi, i quali spettano sulla somma rivalutata solo dalla data della liquidazione del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)