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Sez. 3, Sentenza n. 5675 del 25/06/1997 (Rv. 505448 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 1224 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505448-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI

L'obbligazione dell'assicuratore per l'indennità non è un'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, ma un'obbligazione che sorge, in base alla legge, dal contratto di assicurazione ed ha, sin dall'origine, ad oggetto una somma di danaro, sicché il suo adempimento è regolato ex art. 1277 cod. civ.. Il ritardo nell'adempimento di una tale obbligazione è disciplinato dall'art. 1224, comma secondo, cod. civ., e pertanto, oltre la somma corrispondente al debito originario ed agli interessi legali che sono dovuti indipendentemente dalla prova del danno (primo comma dell'art. 1224 cit.), spetta il risarcimento del maggior danno, se ne è data dimostrazione. Peraltro, quando il giudice di merito, accertato che nel periodo per cui si è protratto il ritardo nell'adempimento, vi è stata una perdita di valore della moneta superiore al saggio degli interessi legali, ritiene provato che il creditore abbia subito un danno pari a tale svalutazione ed attribuisce al creditore la corrispondente rivalutazione, quest'ultima esaurisce il danno subito e non spettano, perciò, anche gli interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)