Sez. U, Sentenza n. 16539 del 18/06/2008 (Rv. 603556 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Procedimenti promossi separatamente in tempi diversi - Riunione e decisione unitaria - Ricorso per cassazione - Mutamento del regime di impugnazione - Assoggettamento ad unica disciplina processuale - Riferimento alla disciplina vigente al momento della sentenza - Necessità - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di giudizio disciplinare a carico di magistrati, ove due procedimenti promossi separatamente in tempi diversi vengano riuniti, trattati e decisi unitariamente perché intimamente legati da un nesso logico-giuridico di carattere soggettivo ed oggettivo, essi sono soggetti ad un'unica disciplina processuale in relazione al regime delle impugnazioni, sicchè, se sia previsto un regime differente, la disciplina deve essere quella vigente alla data in cui la sentenza unica è divenuta impugnabile. (Nella specie la S.C., in un caso di riunione di due procedimenti disciplinari, dei quali il primo promosso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ed il secondo successivamente, ha ritenuto correttamente proposto il ricorso, nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale, così come disposto dall'art. 24 del d.lgs. citato, trattandosi di disciplina vigente al momento in cui la decisione è divenuta impugnabile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 31, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)