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Sez. L, Sentenza n. 1753 del 19/02/1998 (Rv. 512786 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dipendenti degli enti disciolti - Trattamento di quiescenza - Adeguamento automatico perequativo ex art. 21 legge n. 730 del 1983 - Applicabilità alla quota di pensione integrativa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512786-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In relazione al trattamento di quiescenza del personale già dipendente dagli enti disciolti a causa della riforma sanitaria, è da escludere che i criteri di adeguamento automatico perequativo introdotti dall'art. 21 legge n. 730 del 1983 si estendano anche alla quota di pensione integrativa a carico del Fondo di previdenza ora gestito dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 761 del 1979, posto che le due pensioni (una a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e l'altra a carico del suddetto fondo di previdenza) non hanno carattere sostitutivo, esclusivo o esonerativo, bensì complementare, in quanto intese a consentire che il trattamento di quiescenza, globalmente considerato, si accresca in stretto parallelismo con la retribuzione del personale in servizio, restando peraltro escluso che il suddetto trattamento, avuto riguardo al duplice titolo della pensione, possa nel complesso raggiungere un ammontare superiore alla retribuzione del corrispondente personale in servizio.

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 27/12/1983 num. 730 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)