Sez. L, Sentenza n. 12314 del 21/08/2003 (Rv. 566143 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo della pensione di vecchiaia o di anzianità con il reddito da lavoro autonomo - Applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. n. 503 del 1992 - Condizioni - Raggiungimento entro il 31 dicembre 1994 dei requisiti contributivi minimi - Utilizzabilità del requisito contributivo minimo maturato in gestioni diverse da quella a cui carico sono le pensioni di anzianità interessate dal divieto di cumulo - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
La disciplina transitoria posta dall'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma decimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 abbiano raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, si applica la previgente normativa più favorevole in luogo del divieto di cumulo del trattamento pensionistico di anzianità con il reddito da lavoro autonomo, introdotto dal comma 6 del medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo, presuppone che i requisiti contributivi minimi siano maturati in quelle stesse gestioni previdenziali a carico delle quali sono le pensioni di anzianità investite dal divieto di cumulo; ne consegue che la disposizione transitoria non può trovare applicazione per il lavoratore che, alla data del 31 dicembre 1994, abbia raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità a carico del Fondo di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'INPS, costituendo tale Fondo una forma di previdenza integrativa di tipo aziendale e non già una forma sostitutiva, e tantomeno esclusiva, dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)