Sez. L, Sentenza n. 8936 del 12/10/1996 (Rv. 500077 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dipendenti trasferiti alle U.S.L. e usufruenti della gestione assicurativa speciale ex art. 75 d.P.R. n. 761 del 1979 - Aumento della pensione dell'A.G.O. per le quote fisse di adeguamento al costo della vita - Meccanismi di riproporzionamento in diminuzione della pensione integrativa - Operatività - Esclusione - Conseguenze - Applicazione della norma interpretativa dell'art. 4, comma nono bis, del D.L. n. 787 del 1985 - Inammissibilità - Corresponsione dell'indennità integrativa speciale anche sulla pensione integrativa - Effetti - Fattispecie relativa a ex dipendente I.N.A.M..
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
L'art. 75, ultimo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, diretto a regolare, nei confronti dei dipendenti trasferiti alle unità sanitarie locali in attuazione della riforma sanitaria e usufruenti della gestione speciale assicurativa ad esaurimento costituita presso l'I.N.P.S., le modalità e i limiti di corresponsione ai pensionati della indennità di adeguamento al costo della vita, va interpretato nel senso che esso implica anche - nel campo di applicazione della norma, estensiva a trattamenti non obbligatori dei principi di cui all'art. 19 legge n. 843 del 1978 - la deroga, in relazione all'attribuzione delle quote di adeguamento della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, alle disposizioni di legge o di regolamento che prevedevano la riduzione automatica dei trattamenti pensionistici integrativi. Ne consegue che la disposizione stessa non è stata abrogata dall'art. 4, comma nono bis, del D.L. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha interpretato autenticamente l'art. 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978, nel senso di escludere dal divieto del cumulo degli adeguamenti i titolari di pensioni integrative che si riducano automaticamente in relazione all'attribuzione delle quote di adeguamento sulla pensione dell'assicurazione generale. (Nella specie, in sede di merito era stata accolta la domanda di ex dipendente dell'I.N.A.M. di corresponsione della indennità integrativa speciale anche sulla pensione integrativa; la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rigettato la domanda nel merito, accogliendo il ricorso dell'I.N.P.S., che aveva dichiarato di avere interpretato e applicato l'art. 75 del d.P.R. del 1979 nei termini ora convalidati dal giudice di legittimità).
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)