Sez. L, Sentenza n. 6366 del 19/04/2003 (Rv. 562365 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Ex dipendenti Inam già collocati in pensione alla soppressione dell'ente - Prestazioni previdenziali erogate dal fondo speciale gestito dall'Inps - Diritto agli incrementi legati all'aumento del costo della vita - Limiti - Sulla pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria - Sussistenza - Sulla pensione integrativa - Sussistenza - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Per quanto concerne l'erogazione, a carico della assicurazione generale obbligatoria, del trattamento integrativo in precedenza a carico dei soppressi enti mutualistici, sia gli ex dipendenti INAM già collocati in pensione prima della soppressione dell'ente sia i dipendenti dell'INAM trasferiti alle unità sanitarie locali e che hanno esercitato la facoltà dell'opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già acquisita nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria e del fondo integrativo esistente presso l'INAM, hanno diritto, ai sensi del settimo comma dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per le prestazioni previdenziali a carico del fondo speciale ad esaurimento gestito dall'INPS, agli incrementi legati al costo della vita soltanto sulla pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria e non sulla pensione integrativa. Tale disposizione non è stata modificata né abrogata dall'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 4, comma nono bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.787, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 45.
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)