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Sez. 1, Sentenza n. 1884 del 03/04/1979 (Rv. 398275 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - MANCATA COSTITUZIONE O MANCATA COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DELLO APPELLANTE - RINVIO DELL'UDIENZA - COMUNICAZIONE - NECESSITA - FINALITA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA DELLO APPELLO E DECISIONE SUL MERITO DELLA CAUSA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE, IN SEDE DI LEGITTIMITA, DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - CARENZA DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398275-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - MANCATA COSTITUZIONE O MANCATA COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DELLO APPELLANTE - RINVIO DELL'UDIENZA - COMUNICAZIONE - NECESSITA - FINALITA - MANCATA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA DELLO APPELLO E DECISIONE SUL MERITO DELLA CAUSA - DEDUZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE, IN SEDE DI LEGITTIMITA, DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - CARENZA DI INTERESSE.*

L'art 348 primo comma cod proc civ, il quale prevede che lo appellante non costituito, o non comparso alla prima udienza, deve ricevere comunicazione del rinvio della causa ad altra udienza, mira a consentire all'appellante medesimo di evitare la dichiarazione di improcedibilita dell'impugnazione, comparendo alla nuova udienza fissata dall'istruttore. Pertanto, ove l'improcedibilita del gravame non sia stata rilevata e dichiarata, l'appellante, non comparso alla prima udienza, ne in quella successiva, non ha interesse ad impugnare, sotto il profilo della violazione della citata norma, la sentenza che abbia esaminato e deciso il merito della causa. (Conf 507/77, mass n 384057; (Conf 2083/76, mass n 380905).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)