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Sez. 3, Sentenza n. 3859 del 14/03/1997 Ud. (dep. 24/04/1997) Rv. 207604 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Contravvenzione di cui all'art. 1 della legge n. 150 del 1992: divieto d'importazione di animali o parti di animali, protetti - Applicabilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207604-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Al reato di divieto d'importazione di animali o parti d'animali, appartenenti a specie protette (nel caso Carapaci - carcasse o gusci - di tartarughe), non può essere applicata la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, perché la nuova dizione (legge 7 febbraio 1990, n. 19) dell'art. 62 n. 4 cod. pen., pur ampliando il campo di applicazione ha lasciato immutato il riferimento ai "delitti". Non può, inoltre, considerarsi di speciale tenuità il danno o il fine di lucro in una disciplina tesa alla tutela di beni irriproducibili e di valore incommensurabile, quali l'ambiente ed il territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 quater, Legge 07/02/1992 num. 150 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)