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Sez. 5, Sentenza n. 43342 del 19/10/2005 Ud. (dep. 29/11/2005) Rv. 232851 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Applicabilità a qualsiasi tipo di delitto determinato dal fine di lucro - Sussistenza - Fattispecie in tema di delitti contro la fede pubblica.
Stato
decisa il 2005-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232851-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

A seguito della nuova formulazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., recata dall'art. 2 L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purchè la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (fattispecie relativa a delitto di falso nummario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Cod. Pen. art. 455, Legge 07/02/1990 num. 19 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)