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Sez. 1, Sentenza n. 5201 del 28/05/1999 (Rv. 526794 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Decreto della Corte di appello in tema di revisione delle condizioni di separazione tra coniugi - Impugnazione - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Ricorso ordinario ex art. 360 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526794-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ

Il decreto pronunciato dalla Corte d'appello in sede di reclamo contro i provvedimenti del tribunale in materia di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi è ricorribile per cassazione soltanto ai sensi dell'art. 111 Cost., con conseguente limitazione del "thema decidendum" alle sole violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale e di quella regolatrice del processo (a tale tipo di vizi essendo, per l'effetto, riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione solo quando questa sia materialmente omessa, ovvero risulti meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o contenente affermazioni tra loro inconciliabili), e non anche ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per effetto della cameralizzazione del procedimento conseguente alla riformulazione dell'art. 710 cod. proc. civ. di cui alla legge 331/88.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 29/07/1988 num. 331 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)