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Sez. 1, Ordinanza n. 586 del 16/01/2003 (Rv. 559787 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Domanda di modifica delle condizioni della separazione - Concernente le modalità dell'affidamento del figlio minore - Decreto dichiarativo di incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559787-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

Il decreto con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale sulla domanda di modifica della condizioni della separazione personale dei coniugi con riguardo alle modalità di affidamento del figlio minore, non è impugnabile con il regolamento di competenza (come non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.), non avendo - al pari del provvedimento di merito da adottarsi su tale domanda - carattere decisorio, neanche in ordine alla negazione della competenza, atteso che la negazione o l'affermazione di questa (come pure della giurisdizione) è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione, né "fa giudicato" sulla competenza se non all'interno di quello specifico procedimento che termina con il decreto camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)