Sez. 3, Sentenza n. 4742 del 30/03/2001 (Rv. 545372 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA | Prova del caso fortuito da parte del proprietario (o utilizzatore) dell'animale - Necessità - Previa dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno - Necessità - Colpa del proprietario (o utilizzatore) - Rilevanza - Esclusione - Caratteri del caso fortuito - Portata.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA
La responsabilità ex art. 2052 cod. civ. del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale) postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito dall'attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 cod. civ. - la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa - a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Detta imprevedibilità, ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)