Sez. 5, Sentenza n. 10091 del 25/06/2003 (Rv. 564556 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione per anni pregressi ex art. 3 del D.L. n. 564 del 1994 - Cause ostative previste dall'art. 2 bis del D.L. medesimo per l'accertamento con adesione "a regime" - Applicabilità - Disciplina introdotta dal d.Lgs. n. 218 del 1997 - Applicazione retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di accertamento con adesione del contribuente, la causa ostativa dell'accertamento con adesione "a regime", prevista dall'art. 2 bis, comma secondo, del D.L.. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656), consistente nella configurabilità dell'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per alcuni dei reati previsti dal D.L. n. 429 del 1982 (convertito nella legge n. 516 del 1982), ovvero nella circostanza che per i medesimi reati risulti essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o avviata l'azione penale, si applica anche all'ipotesi dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, disciplinato dall'art. 3 del citato D.L. n. 564 del 1994, per effetto del richiamo operato da quest'ultimo al citato art. 2 bis. Peraltro, dovendo aver riguardo, ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'applicazione del beneficio, alla normativa al momento in vigore, non è applicabile, in mancanza di espressa previsione, la nuova disciplina dell'accertamento con adesione introdotta dall'art. 17 del d.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, il quale, nell'abrogare il menzionato art. 2 bis e tutte le altre disposizioni con esso incompatibili, ha eliminato le limitazioni e le condizioni ostative precedentemente previste.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)