Sez. 1, Sentenza n. 1630 del 25/02/1999 (Rv. 523612 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Presentazione all'autorità giudiziaria di rapporto della Guardia di Finanza - Accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi ex art. 3 D.L. n. 564/94 - Ammissibilità - Esclusione - Limite temporale del 20 maggio 1995 previsto quale termine ultimo per la operatività di altra causa di esclusione introdotta dal D.L. n. 345/95 - Operatività - Esclusione - Contrasto di tale diversa disciplina temporale con l'art. 3 della Costituzione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
La causa ostativa all'accertamento con adesione "a regime", prevista dall'art. 2 bis, secondo comma, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, costituita dalla presentazione all'autorità giudiziaria da parte della Guardia di Finanza di rapporto per i reati di cui agli artt. da 1 a 4 del decreto - legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516 e successive modificazioni, si applica anche all'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi (cosiddetto concordato di massa), disciplinato dal successivo art. 3, per effetto del richiamo effettuato da quest'ultimo alla precedente disposizione, senza che per detta causa di esclusione possa considerarsi operativo il limite temporale del 20 maggio 1995, introdotto in sede di conversione del D.L. 9 agosto 1995, n. 345, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, quale termine ultimo per la operatività di altra causa di esclusione della definizione del rapporto con il fisco mediante accertamento con adesione, costituita dalla notifica di processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero di avviso di accertamento, e senza che tale diversa disciplina temporale di dette cause di esclusione si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)