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Sez. 2, Sentenza n. 45329 del 28/10/2015 Cc. (dep. 13/11/2015) Rv. 264959 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Presupposto dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - Elezione di domicilio - Successiva irreperibilità presso il domicilio eletto - Configurabilità del presupposto - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264959-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia regolarmente eletto domicilio e si sia poi resa irreperibile presso detto domicilio, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)