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Sez. 2, Sentenza n. 33574 del 14/07/2016 Cc. (dep. 01/08/2016) Rv. 267499 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Presupposto dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Successiva detenzione per altra causa non comunicata all'autorità procedente - Interruzione dei contatti informativi con il difensore di fiducia - Configurabilità del presupposto - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267499-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di questi, non solo abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, ma neppure si sia attivata autonomamente per mantenere con il difensore di fiducia domiciliatario i contatti informativi necessari per la conoscenza dello sviluppo del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)