Sez. 2 - , Sentenza n. 29660 del 27/03/2019 Cc. (dep. 08/07/2019) Rv. 276972 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Omessa comunicazione da parte dell’imputato del mutamento del domicilio dichiarato – Notifica della “vocatio in iudicium” presso l’originario ed unico domicilio indicato - Incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)