Sez. L, Sentenza n. 11004 del 03/11/1998 (Rv. 520318 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Sede legale e sede effettiva - Equiparabilità - Impossibilità di effettuare la notificazione ex art. 145 cod. proc. civ. presso la sede effettiva - Esecuzione della notificazione presso la sede legale ex art. 140 cod. proc. civ. - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
La disposizione dell'art. 46, comma secondo, cod. civ. secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima vale pure ai fini delle notificazioni. Ne consegue che anche in riferimento alla sede effettiva trova applicazione l'art. 145 cod. proc. civ.. Qualora, tuttavia, non sia possibile procedere in base a tale disposizione, per assenza di una persona espressamente incaricata o obbligata a ricevere l'atto, la notificazione deve essere eseguita presso la sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140 cod. proc. civ.. (In base a questo principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio perché presso la sede effettiva la portiera dello stabile -che non era stata espressamente incaricata di ricevere la notificazione - aveva opposto il proprio rifiuto il quale, nel caso di specie, non poteva essere equiparato ad avvenuta notificazione ai sensi degli artt. 139 e 141 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)